A carico del professionista grava, dunque, il pagamento della tassa di iscrizione all’albo professionale il quale, in forza della natura a tempo pieno dell’impiego, conta di trasferire tale costo all’ente di appartenenza per cui svolge l’attività.
Il punto è stato al centro di un’evoluzione interpretativa in merito alla categoria degli avvocati.
Un risalente parere dell’ARAN del 5 giugno 2002 aveva sostenuto che l’avvocato dipendente di una pubblica amministrazione vanta un interesse proprio a mantenere l’iscrizione all’albo anche quando opera in via esclusiva per l’ente pubblico. Con ciò è da escludersi la possibilità di richiedere il rimborso.
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