Infatti, il quinto comma dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 dispone che “in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative …” .
Leggi la SENTENZA del TAR Abruzzo, L’Aquila, 8.8.2016, n. 477
Novità editoriale
Riforma Madia e pubblico impiego
di Luigi Oliveri
– Dirigenza pubblica
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