Stop alle categorie protette se la Pa ha l’organico pieno

Fonte: Il Sole 24 Ore

Le Pubbliche amministrazioni devono sospendere le assunzioni delle categorie protette se il loro organico è già pieno o se, peggio, sono arrivate ad avere personale in soprannumero. L’unica via possibile si apre se l’assunzione riguarda profili professionali di aree in cui vi sia disponibilità in organico, ma anche in questo caso la mossa va valutata «in base alla coerenza e attendibilità del piano di assorbimento dei soprannumeri» entro il 31 dicembre 2014: esclusi da questa disciplina rigida sono solo i centralinisti non vedenti, per i quali la legge 113/1985 (articolo 4, comma 4) prevede in ogni caso l’inserimento in soprannumero «fino al verificarsi della prima vacanza» in organico. La ricostruzione delle regole alla luce del decreto 95/2012 sulla revisione di spesa si deve alla Funzione pubblica, che nel parere Dfp 23580/2013 risponde in questo modo all’Inps. L’istituto di previdenza, che in seguito all’incorporazione di Inpdap ed Enpals «presenta una situazione di soprannumerarietà in diverse aree», ha sospeso «in via cautelativa» le procedure avviate prima della fusione con gli altri enti e ha ottenuto con il parere l’approvazione della Funzione pubblica. La questione è legata appunto alle nuove regole introdotte con l’articolo 2 del decreto 95/2012, che ha avviato la revisione degli organici pubblici sfociati nei Dpcm in cui sono state elencate le «eccedenze» in tutte le Pubbliche amministrazioni centrali. Proprio il carattere diffuso delle situazioni di eccedenza, o comunque degli organici occupati al gran completo, aumenta il peso delle istruzioni dettate da Palazzo Vidoni. Le regole sulle categorie protette, sostiene la Funzione pubblica, vanno lette in modo coordinato con i vincoli della revisione di spesa, e in particolare con le sanzioni che il testo unico del pubblico impiego (Dlgs 165/2001) e il decreto 95/2012 prevedono per le amministrazioni che escono dai binari consentiti. In particolare, l’articolo 6, comma 1 del Dlgs 165/2001 impedisce nella versione aggiornata con gli ultimi interventi normativi di creare posizioni di soprannumerarietà e impone l’avvio della mobilità collettiva quando il personale è in eccesso. In questo quadro, arricchito dagli obblighi di ricognizione annuale del personale e di assorbimento dei soprannumeri, «eventuali assunzioni, anche di categorie protette, andrebbero ad alimentare soprannumerarietà ed eccedenze producendo, a fronte dell’occupazione di una categoria protetta, il rischio della perdita del posto di lavoro per il personale già in ruolo». Conseguenza finale: «L’obbligo di coprire le quote di riserva per le categorie protette è sospeso» fino a quando non ci sono posti disponibili nella dotazione organica. Per rafforzare la propria lettura, la Funzione pubblica richiama anche le normative previste per il settore privato dalla legge 68/1999, che all’articolo 3, comma 5 sospende gli obblighi di avere categorie protette fra i dipendenti per le imprese che attivano la cassa integrazione. La ratio di questa norma, conclude Palazzo Vidoni, è «mutuabile» per il settore pubblico anche alla luce della revisione degli organici imposta dalla spending review. Proprio il decreto sulla revisione di spesa, come accennato, elenca con i suoi provvedimenti attuativi le eccedenze presenti nelle varie articolazioni dell’amministrazione centrale. Rimane invece ancora da attuare la nuova regola per gli enti locali, che prevedeva un trattamento analogo nei Comuni o nelle Province in cui si registrasse un dato superiore del 40% rispetto alla media della loro fascia nel rapporto fra dipendenti e popolazione amministrata.

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