Le innovazioni introdotte con il decreto 9 giugno 2016 sono di particolare rilevanza per le amministrazioni sottoposte al Siope con inclusione, in particolare, degli enti e organismi strumentali delle Regioni e degli Enti locali.
Enti sottoposti all’obbligo di trasmissione dati SIOPE
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto, sono sottoposti agli obblighi di trasmissione dei dati SIOPE i seguenti enti:
a) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
b) Consigli regionali e provinciali delle Regioni e Province autonome;
c) Province;
d) Comuni;
e) Città metropolitane;
f) Unioni di comuni;
g) Comunità montane, Comunità isolane e gli altri enti locali indicati dall’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
h) enti strumentali in contabilità finanziaria delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali;
i) organismi strumentali delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.
Nella Circolare l’Agid chiarisce che per organismi strumentali delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali debbano intendersi le articolazioni organizzative di detti enti, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, comprese le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge nonché le istituzioni di cui all’art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
A decorrere dal 1° gennaio 2017 gli aggiornamenti anagrafici sono richiesti dagli Enti, per il tramite del tesoriere, alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio.
Sono tenuti alla trasmissione dei dati alla banca dati SIOPE anche gli enti locali commissariati o gli enti in gestione liquidatoria, disposta a seguito di provvedimento di soppressione. In tal caso è sancito che l’ente segnali preventivamente al tesoriere l’avvio del commissariamento o della gestione liquidatoria.
Funzione del SIOPE
Il SIOPE è destinato a divenire uno strumento a valenza informativa sempre più ampia e significativa. Come segnalato dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalla Banca d’Italia, il SIOPE dovrà a breve rilevare il dato relativo al numero delle fatture con riferimento ai crediti commerciali, risultando utile a far emergere, unitamente alle fatture emesse, anche l’effettivo pagamento delle stesse e la relativa tempistica.
In una prospettiva di più lungo periodo il SIOPE dovrà essere in grado di monitorare il ciclo completo delle entrate e delle spese degli enti.
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