Il dottorato di ricerca ha valore per il concorso?

Il servizio svolto senza specializzazione su posti di sostegno non compensa l’annualità di servizio specifico per partecipare al concorso su posto Comune. L’attività svolta durante i tre anni del corso di dottorato di ricerca non vale come servizio per partecipare al concorso in argomento. Il servizio prestato presso i centri di istruzione e formazione professionale accreditati dalle Regioni non integra servizio utile per poter partecipare al concorso. Sono queste le indicazioni ricavate da tre recenti pareri emessi dal Consiglio di Stato e segnalati in un recente articolo de Il Sole 24 Ore.

Come spiegato all’interno del parere 1062/2021, prestare servizio in un posto di sostegno non equivale al prestare servizio su un posto comune. Infatti, “il requisito del servizio triennale prestato presso istituzioni scolastiche statali vale, oltre alla ragionevole delimitazione della platea degli stabilizzandi, anche a introdurre un requisito” differente, utile a conseguire l’abilitazione all’insegnamento “attraverso un meccanismo semplificato rispetto a quello ordinariamente previsto.” Nel parere 1064/2021 il Consiglio ha giudicato irragionevole considerare servizio utile l’attività prestata nei corsi di dottorato di ricerca: infatti, né si instaura un rapporto lavorativo, né si attribuisce agli interessati la qualifica di precari di istituzioni scolastiche statali; l’ammissione alla procedura non è in nessun modo facilitata a fronte dell’attività svolta durante i corsi di dottorato di ricerca. L’ultimo parere in discorso, il n. 1089/2021, individua la finalità della procedura concorsuale straordinaria in ambito scolastico: stabilizzare i soggetti che versano in una condizione di precarietà cronica. A tal fine, rileverà soltanto il servizio presso scuole statali. La lotta al precariato, nei piani del legislatore, parte dalla progressiva riduzione dello stesso; a tal fine sono introdotti elementi “quali la previsione di un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di una determinata durata e un meccanismo selettivo, che consentano l’individuazione di un precariato esperto cui assicurare la stabilizzazione con precedenza rispetto ad altri soggetti”.

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