La sezione regionale di controllo dell’Abruzzo della Corte dei conti, con deliberazione n. 141 del 29 luglio 2025, ha chiarito che i dipendenti pubblici utilizzati in scavalco condiviso possono ottenere il rimborso delle spese di viaggio anche quando non si tratta di trasferte tra sedi istituzionali, ma di spostamenti dalla propria residenza. La decisione fornisce indicazioni operative agli enti locali su come regolare i rimborsi e integrare la normativa contrattuale vigente.
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Rimborso spese e convenzione: le regole da rispettare
La Corte dei conti sottolinea che il rimborso chilometrico deve essere disciplinato all’interno della convenzione tra gli enti coinvolti. La convenzione deve prevedere: l’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio, la distanza chilometrica tra le sedi e le modalità di liquidazione delle spese. L’articolo 23 del contratto del 16 novembre 2022 consente agli enti locali di utilizzare personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati, stabilendo il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per il corretto impiego del personale. In questo contesto, le spese di viaggio possono essere rimborsate sia per spostamenti tra sedi istituzionali, sia per recarsi dalla propria residenza alla sede dell’ente utilizzatore.
Autorizzazioni, limiti e programmazione degli spostamenti
L’uso del mezzo proprio richiede un’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, garantendo anche la copertura assicurativa. Le disposizioni interne possono prevedere un indennizzo equivalente alla spesa sostenuta con i trasporti pubblici, se più efficiente per lo svolgimento del servizio. La convenzione deve altresì definire limiti chiari agli spostamenti, programmando le presenze del dipendente in modo da ridurre al minimo gli oneri di rimborso, tenendo conto del domicilio o della residenza del lavoratore. Le somme rimborsate rientrano nella spesa per il personale ai sensi dell’articolo 1, commi 557 e 562 della legge 296/2006, soggette alle relative limitazioni.
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