Rsu, candidati precari in bilico

Fonte: Italia Oggi

Ultimi giorni per presentare le liste elettorali per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie. Il 6 febbraio prossimo è il termine ultimo per gli adempimenti. Ma nel frattempo resta l’incognita dei precari. Le candidature dei supplenti fino al 30 giugno e fino al 31 agosto, infatti, potranno essere ritenute valide solo se le parti firmeranno definitivamente il relativo contratto quadro entro il 3 marzo prossimo, prima che inizino le operazioni di voto (3-5 marzo). Accordo che prevede tra l’altro che l’incarico cessi al termine naturale del contratto. Lo ha ricordato l’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) con la nota emanata il 26 gennaio scorso (prot. 1266).

Sulla tempestività della sottoscrizione definitiva, secondo quanto risulta a Italia Oggi, non dovrebbero esserci problemi. Stando a quanto si è saputo, la firma dovrebbe avvenire già in questa settimana. In ogni caso, si tratta di un mero atto formale. La trattativa, infatti, si è già chiusa con la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto. E la firma definitiva è un atto scontato. Che avverrà al termine dei controlli. D’altra parte, l’ammissione dei lavoratori precari all’elettorato passivo non fa altro che recepire la normativa comunitaria, che vieta trattamenti difformi tra lavoratori equivalenti. Normativa che è stata più volte oggetto di interventi interpretativi da parte della magistratura, interna e comunitaria, nel senso della sua applicabilità anche in assenza di provvedimenti attuativi. E dunque, la modifica del contratto quadro nel senso della espressa previsione della facoltà, per i lavoratori a tempo determinato, di accedere alle candidature, più che un’innovazione, rappresenta un mero chiarimento. Perché anche se vi fosse una norma di segno contrario (e non è questo il caso) tale norma si porrebbe in conflitto con la legge. E ciò basterebbe e renderla nulla, anche senza l’intervento del giudice, in base alla nullità delle clausole difformi. Ed è previsto espressamente sia dal codice civile che dal decreto legislativo 165/2001. Decreto, quest’ultimo, che istituisce e regola la rappresentatività sindacale e le elezioni delle Rsu.

Resta il fatto, però, che la modifica del contratto è necessaria soprattutto per agevolare il lavoro delle commissioni elettorali e prevenire l’insorgenza di contenzioso. Tanto più che la posta in palio è la rappresentatività sindacale. Vale a dire il diritto, per i sindacati, di partecipare alle trattative per il rinnovo dei contratti e di accedere alla altre prerogative sindacali. La rappresentatività sindacale, infatti, si calcola al 50% tenendo presente la percentuale del numero degli iscritti. E per il rimante 50% avuto riguardo al numero dei voti che vengono attribuiti alle liste delle varie sigle sindacali ad esito delle elezioni delle Rsu. La soglia minima è il 5%. Che però rappresenta un obiettivo di non poco conto. Specie se si considera che nel comparto scuola lavorano quasi un milione di addetti, tra docenti, personale ausiliario, tecnico e amministrativo. E in più va tenuto presente che per poter concorrere, i sindacati devono presentare liste scuola per scuola. E le istituzione scolastiche sono 8756. Si tratta, dunque, di un esame molto difficile, che comporta un sforzo organizzativo enorme per i sindacati che vi partecipano. Che potrà essere superato solo da quelle organizzazioni sindacale che, grazie a un forte radicamento sul territorio, saranno in grado di presentare liste in un gran numero di scuole e di vantare un numero di consensi tale da consentire loro di superare la soglia del 5%.

Il numero dei candidati eletti nelle Rsu, infatti, è del tutto irrilevante ai fini del calcolo del peso dei sindacati in termini i rappresentatività. L’obiettivo più importante è dimostrare di possedere un rilevante consenso elettorale in tutto il comparto.

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