Risoluzione del rapporto di lavoro – Orientamento ARAN

Orientamenti applicativi ARAN 29/3/2017 n. RAL_1913

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a seguito di dichiarazione di inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, secondo le previsioni dell’art.21, comma 4-bis, del CCNL del 6.7.1995, di un dipendente, assente per malattia e con trattamento con trattamento economico pari al 50% , ai sensi del comma 7, lett.c), del medesimo art.21 del CCNL del 6.7.1995, la determinazione dell’ammontare dell’indennità sostitutiva del preavviso, disciplinata dall’art.12, comma 9, del CCNL del 9.5.2006, deve essere effettuata con riferimento alla retribuzione in godimento del dipendente e cioè a quella ridotta al 50%?

Relativamente alla particolare problematica esposta, la soluzione è nel senso che l’indennità sostitutiva del preavviso debba sempre essere calcolata sulla retribuzione teoricamente spettante al dipendente e non su quella effettivamente percepita (come nel caso in esame, ridotta del 50%, ai sensi dell’art.21, comma 7, lett. c), del CCNL del 6.7.1995).

A tale conclusione si deve pervenire anche per i periodi di assenza non retribuiti di cui all’art. 21, commi 2 e 7, lett. d), del medesimo CCNL del 6.7.1995.
Diversamente ragionando, si dovrebbe concludere che il dipendente licenziato, dopo aver fruito del periodo di assenza per malattia non retribuita di cui si è detto, non ha diritto a percepire alcuna indennità, contrariamente a quanto espressamente previsto dal comma 4-bis del richiamato art. 21. Tale ricostruzione sembra confortata anche dalla giurisprudenza, secondo la quale la misura dell’indennità sostitutiva del preavviso “…è predeterminata preventivamente ed astrattamente dalla legge e dalle norme collettive…” (Cassazione Sez. Lav., 12 agosto 1994, n. 7417) ed è “… sostanzialmente forfettaria e fissa …” (Tribunale Milano, 14 marzo 1990).

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