Rimborso spese di rappresentanza e reato di peculato

Approfondimento di L. Boiero

L’art. 6, comma 8, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 prevede che a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità.
Pur in assenza di specifiche disposizioni legislative che fissino i parametri e i presupposti di legittimità delle spese di rappresentanza del settore pubblico, la giurisprudenza consolidata ne ha chiarito i relativi connotati: tali spese sono costituite dagli oneri finanziari sostenuti per mantenere o accrescere il prestigio dell’ente all’esterno, in ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali.
Esse ricomprendono gli oneri finanziari relativi alle varie forme di ospitalità, di manifestazione di ossequio e di considerazione che l’ente realizza a tale scopo, attraverso i propri rappresentanti, nei confronti di organi e soggetti estranei, anch’essi dotati di rappresentatività.
Conseguentemente, si deve escludere che le spese di rappresentanza possano avere luogo nell’ambito di normali rapporti istituzionali e di servizio, ovvero nei confronti di soggetti esterni privi del requisito della rappresentatività degli enti ed organismi cui appartengono.
A conferma di tale impostazione, il decreto del Ministero dell’Interno 23 gennaio 2012 – nel definire, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, lo schema del prospetto nel quale tali spese sostenute dagli organi di governo degli enti locali devono essere indicate, ai fini della relativa trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 16, comma 26, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011, n. 148 – individua come spese di rappresentanza quelle che rispondono ai seguenti principi e criteri generali:
  stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente;
–  sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell’ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
–  rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell’occasione della spesa;
–  rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

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