Si fa presente che il pagamento in questione è stato sospeso, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti degli enti che non hanno trasmesso le apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
Il Ministero ricorda che rappresenta uno specifico obbligo degli enti comunicare le intervenute interruzioni del rapporto di lavoro del personale ex E.T.I..
Rammenta, inoltre, che le somme relative al rimborso in esame sono state erogate sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi – Direzione Centrale per i Servizi al Personale, al quale andranno inoltrate richieste di variazione degli importi assegnati, nonché eventuali chiarimenti che non riguardino l’aspetto finanziario.
Il saldo del restante 30% verrà disposto entro il mese di ottobre 2017.
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