Rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali: quando sono dovute?

L’articolo 84 del D.lgs n. 267/2000, in tema di rimborso delle spese di viaggio, statuisce che, agli amministratori che in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione…

14 Dicembre 2017
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L’articolo 84 del D.lgs n. 267/2000, in tema di rimborso delle spese di viaggio, statuisce che,  agli amministratori che in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Inoltre, agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
Come sappiamo,  i nostri amministratori svolgono il loro mandato come se fosse una “missione divina” o frutto di una prescrizione del medico. Ma anche una missione ha i suoi costi. Pertanto, ogni mese, il tentativo di farsi rimborsare le spese di viaggio sostenute per essere presenti ovunque, viene esercitato.

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