Riforma articolo 18 per gli statali estensione possibile, ma non subito

Fonte: La Repubblica

Sì, no, forse. La possibilità che la modifica dell’articolo 18 decisa dal governo nell’ambito della riforma del mercato del lavoro possa essere applicata anche al pubblico impiego non è chiarissima, soprattutto se si presta attenzione ai commenti rilasciati ieri da diversi esponenti del governo e del mondo sindacale 1.

Dopo un crescendo di battute e polemiche, una parola definitiva sembra essere arrivata con la precisazione serale del ministero della Pubblica Amministrazione che nel sottolineare che le modifiche all’articolo 18 “non riguarderanno gli statali”, ha ricordato come il ministro della Funzione Pubblica Patroni Griffi non fosse neppure presente al tavolo della trattativa.

Resta da capire se lo stop del governo, arrivato dopo una imbarazzante confusione che sembra andare di pari passo con le critiche rivolte alla sua comunicazione sulla riforma 2 da un gruppo di illustri giuslavoristi, sia frutto solo di una valutazione di opportunità politica o l’effetto di ostacoli oggettivi di tipo giuridico che ne potrebbero fermare l’estensione anche a fronte di un crescente movimento di opinione.

La Legge 20 maggio 1970, n. 300 contenente “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e nell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” (conosciuto anche come Statuto dei lavoratori) afferma chiaramente che l’articolo 18 si applica “nelle unità produttive con più di 15 dipendenti (5 se agricole); nelle unità produttive con meno di 15 dipendenti (5 se agricole) se l’azienda occupa nello stesso comune più di 15 dipendenti (5 se agricola); nelle aziende con più di 60 dipendenti”.

Nessun accenno quindi al settore pubblico, al quale viene però applicato lo Statuto dei lavoratori in base al comma 2 dell’articolo 51 della legge 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego) dove si afferma che “la legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti”. Un principio ribadito anche da una importante sentenza della Cassazione (la n. 2233 dell’1 febbraio 2007) che ha stabilito come per il recesso del rapporto di lavoro degli impiegati pubblici (e dei dirigenti, a questi assimilati), valgono le stesse norme che regolano il licenziamento dei dipendenti privati con qualifica impiegatizia, ovvero l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, e il diritto alla reintegrazione.

L’applicazione dello Statuto dei lavoratori ai dipendenti pubblici sancito dal Testo unico prevede però una disciplina normativa diversa da quella del settore privato, compresa quella relativa ai licenziamenti. Senza contare che il punto più controverso dell’attuale modifica dell’articolo 18 riguarda il rischio di un’estensione generalizzata dei licenziamenti motivati con ragioni economiche, valutazione tipica del settore privato, ma di difficile interpretazione in quello statale.

Per questo, al netto delle valutazioni di oportunità politica, la migliore fotografia della situazione sembra essere contenuta nella nota diramata nel pomeriggio di ieri dal ministero della Funzione Pubblica per chiarire che “solo all’esito della definizione del testo di riforma del mercato del lavoro si potranno prendere in considerazione gli effetti che essa potrebbe avere sul settore pubblico”. E se effetti ci saranno “si valuterà se ricorra l’esigenza di norme che tengano conto delle peculiarità del lavoro pubblico”.

Insomma, alla fine la riposta ai dubbi sull’estensione della riforma dell’articolo 18 ai lavoratori pubblici potrebbe non essere né “sì”, né “no”, bensì “non ancora”.

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