Riconoscimento attività incentivabili e incentivi alle funzioni, tecniche e dirigenziali

Riconoscimento attività incentivabili e incentivi alle funzioni, tecniche e dirigenziali

11 Giugno 2025
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha attraverso una risposta ad un quesito specifica che: “L’attribuzione dell’incentivo necessita chiaramente, stante l’attuale disposto normativo previsto all’art. 45 del Codice, come evidenziato nella richiesta di parere, di espressa attestazione. Quanto alle modalità, queste dovranno essere previste nell’apposita disciplina dell’ente relativa all’incentivo”. Specificatamente, secondo il Ministero, ai fini della corretta attribuzione degli incentivi si chiede se l’accertamento ed attestazione delle specifiche funzioni svolte, di cui all’art.45 c.4, debba avvenire con atto autonomo da richiamare o allegare al provvedimento di liquidazione considerato che i commi 4 e 5 dell’art.45 stabiliscono l’impossibilità di corrispondere l’incentivazione in mancanza di espressa attestazione atteso che il semplice prospetto di ripartizione definisce solo la quota di attribuzione del compenso e non dettaglia, nello specifico, le mansioni svolte.

>> Leggi il quesito e la risposta del Ministero.

Indice

Incentivi funzioni tecniche

Nell’ambito dei contratti di servizi e forniture, come espressamente previsto dal comma 2, secondo periodo, dell’art. 45 del D.Lgs. n. 36 del 2023, l’applicabilità degli incentivi è contemplata solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione inteso quale soggetto diverso dal RUP. Quindi al fine di individuare i servizi o forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle prestazioni) per i quali è necessaria la nomina di un direttore dell’esecuzione come figura diversa dal RUP: “sebbene il comma 8 dell’art. 114 del D.Lgs. n. 36 del 2023 faccia riferimento ai “contratti” di servizi e forniture di particolare importanza, si ritiene che l’importo di 500.000 Euro al quale fa riferimento l’art. 32, commi 2 e 3 dell’all. II.14, sia l’importo posto a base della procedura di gara e non quello contrattuale. Ciò in ragione del fatto che, già a monte e prima dell’avvio della procedura di gara, è necessario inquadrare correttamente la tipologia di servizio o fornitura e verificare i presupposti per l’eventuale nomina del Dec, anche al fine di provvedere all’accantonamento delle somme previste per gli incentivi tecnici”.

Come indicato dalla risposta pubblicata sul portale del Ministero: “l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall’articolo 32” deve essere interpretato restrittivamente. Ed invero, come precisato anche dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo Campania nella Deliberazione n. 191 del 2023, poiché negli appalti di servizi e forniture, la particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni rappresenta il presupposto applicativo del sistema incentivante, che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento, il ricorrere di tale presupposto deve essere verificato con rigore e oggettività.

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Incentivazione per le funzioni tecniche corrisposta ai dirigenti preposti all’attuazione dei progetti del PNRR


La disposizione richiamata nel quesito (art. 8 co 5 DL n.13/2023), che consente di erogare gli incentivi anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei progetti PNRR, definisce il perimetro della stessa norma, sia dal punto di vista temporale e sia dal punto di vista amministrativo. Infatti, per il primo aspetto, la norma individua il segmento temporale di applicazione negli “anni dal 2023 al 2026”; per il secondo aspetto, individua il presupposto nella previsione (dell’erogazione degli incentivi anche al personale dirigente) in apposito regolamento approvato dalla stazione appaltante previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata. La finalità resta quella dell’esigenza di “garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi”. Ciò posto, per le domande al punto 1) e al punto 2), si ricorda che la norma trova applicazione dal 01.01.2023, di conseguenza non trova applicazione per gli interventi avviati prima dell’entrata in vigore della stessa. Si ricorda la necessità della previsione nel regolamento approvato dalla stazione appaltante. Per la domanda 3), la disposizione di cui all’art. 8 co 5 del DL n. 13/2023 è una norma speciale e, in quanto tale, di stretta interpretazione. Pertanto per gli interventi finanziati con fondi React EU, se la domanda è riferita allo stesso periodo di tempo indicato nel quesito occorre una disposizione specifica in tal senso in deroga alle disposizioni di cui al codice sui contratti pubblici; in mancanza la risposta è negativa.

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