Reintegrazione del dipendente pubblico ingiustamente sospeso dal servizio: recenti indicazioni dal Consiglio di Stato

di  R. Squeglia (www.ilpersonale.it 26/8/2011)

Dopo il rilevante intervento correttivo apportato dal D.L. n. 225/2010, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2011 n. 10 che ne ha significativamente ampliato l’ambito di applicazione, l’istituto regolamentato dall’art. 3 commi 57 e seguenti della legge n. 350/2003 torna prepotentemente alla ribalta.

Una importante decisione della IV sezione del Consiglio di Stato (n. 3842/2011) chiarisce infatti la differenza sostanziale tra le due fattispecie rispettivamente disciplinate dai commi da ultimo citati, specificando che il primo si applica solo allorquando il dipendente ingiustamente sospeso o collocato in quiescenza anticipata a causa di procedimento penale sia stato assolto con sentenza irrevocabile del giudice penale. In tal caso, l’amministrazione non può che ripristinare il rapporto di impiego…

Continua a leggere l’articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *