Questo principio ha conosciuto una crescente valorizzazione: già canone del buon andamento e dell’imparzialità di cui all’art. 97 Cost., ha trovato piena affermazione nell’art. 1 della legge generale sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990 n. 241) e nella disciplina dell’accesso ai documenti; con il d.lgs. 2013 n. 33 e s.m. ha assunto caratteri di pervasività, anche con lo scopo non secondario del contrasto alla corruzione.
In un simile contesto, non pare più utile individuare ciò che deve essere oggetto di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni; ben più semplice è l’indicazione di ciò che, per le ragioni che si devono dichiarare, si sottrae alla pubblicazione.
Il principio di trasparenza così realizzato si allontana dal modello dell’accesso ai documenti giustificato dalla necessità di conoscere per difendere proprie situazioni giuridiche: in quel contesto, si esclude che l’accesso possa essere esercitato solo per conoscere. Nel nuovo contesto della trasparenza, invece, lo scopo è proprio quello di mettere a disposizione di qualunque cittadino il patrimonio informativo pubblico, per un controllo costante dell’attività. La disciplina dell’accesso civico, infatti, non attribuisce la legittimazione a soggetti che presentino posizioni qualificate, né richiede una giustificazione dell’istanza.
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