Indennità di malattia corrisposta ma non dovuta
Nonostante il un numero consistente di giorni di malattia di un dipendente, il Comune continuava nell’erogazione della retribuzione piena, ossia senza procedere alle necessarie decurtazioni previste dal contratto collettivo. A fronte di tali retribuzioni trattenute dal dipendente il Comune ne richiedeva la restituzione, ma il dipendente adiva il giudice ordinario evidenziando la buona fede nella percezione delle stesse e considerava, pertanto, la non debenza della restituzione richiesta. Mentre il Tribunale di prime cure dava piena ragione al Comune, i giudici di appello, in riforma della sentenza, evidenziavano come le somme richieste e riferite ad una indennità di malattia non davano titolo al Comune di richiederne la restituzione in quanto unico legittimato era l’INPS. La Corte territoriale richiamava in proposito la giurisprudenza di legittimità secondo la quale qualora l’indennità di malattia risulti non dovuta l’unico soggetto legittimato al recupero è l’Istituto previdenziale (Cass. 12464 del 2003). Avverso la sentenza negativa ricorreva il Comune in Cassazione evidenziando come i giudici di appello avessero violato le disposizioni previste dall’art.21 comma 7, del CCNL quadriennio 1994-1997, laddove lo stesso prevede che il trattamento economico spettante al dipendete per malattia è soggetto a trattenuta della retribuzione fissa mensile superato il limite dei primi nove mesi di assenza oltre i quali le percentuali di stipendio si riducono progressivamente. Pertanto l’indebito richiesto dal Comune non aveva ad oggetto l’indennità di malattia, ma quanto erroneamente corrisposto oltre l’indennità di malattia, quest’ultima da ricondurre a ente previdenziale diverso dall’INPS.
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