Raccolta rifiuti: dispositivi di protezione individuale

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA

La vicenda riguarda due lavoratori nel settore della raccolta dei rifiuti, con funzioni di c.d. “aggancini“, addetti alla movimentazione dei cassonetti e della pulizia delle relative piazzole, che chiedono all’azienda di farsi carico dei loro indumenti da lavoro in quanto da considerare dispositivi di protezione individuale. La Corte di Cassazione dovrà cimentarsi sulla nozione di d.p.i. per poter trarre conclusioni che ribaltano i giudizi di merito. Sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 16 dicembre 2019, n. 33133.

Massima

I dispositivi di protezione individuale devono essere messi a disposizione dal datore di lavoro che deve garantirne l’idoneità a prevenire l’insorgenza e il diffondersi di infezioni, provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi dell’art. 4, comma V, del d.lgs. n. 626 del 1994.

Fatto

La Corte d’Appello di Cagliari, in riforma della sentenza di primo grado che aveva accolto il risarcimento danni per il lavaggio degli abiti da lavoro la somma di Euro 4872,318 in relazione al periodo settembre 2000 – agosto 2007, rigettava le domande di due operatori ecologici addetti alla raccolta dei rifiuti, volte ad ottenere la condanna di parte datoriale al risarcimento dei danni da inadempimento dell’obbligo di lavaggio e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), con specifico riferimento all’attività di lavaggio e di manutenzione degli indumenti indossati durante l’attività di lavoro (forniti dalla stessa parte datoriale), il cui onere era stato interamente sostenuto dai medesimi dipendenti.

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