Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto regole tecniche firme elettroniche

Nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013 è stato pubblicato il decreto 22 febbraio 2013 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione che, in attuazione di alcune norme contenute nel Codice dell’amministrazione digitale, definisce le regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali.

Il provvedimento si segnala per la sua particolare importanza, in quanto, se per le firme qualificate e digitali apporta limitate innovazioni alla disciplina già in vigore, fissa, per la prima volta, le regole tecniche per le firme elettroniche avanzate –  tipologia di firma introdotta con la modifica del Codice dell’amministrazione digitale ad opera del decreto legislativo n. 235 del 2010 – rendendole finalmente valide a tutti gli effetti  di legge.

La firma elettronica avanzata è apposta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, è creata con mezzi sui quali quest’ultimo conserva un controllo esclusivo ed è collegata ai dati ai quali si riferisce, in modo da consentire di rilevare se gli  stessi sono stati successivamente modificati.

Pertanto, grazie alle regole tecniche contenute nel decreto ora adottato, si rendono finalmente operative le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale che hanno introdotto nuovi strumenti di firma largamente diffusi soprattutto nel settore bancario, basati su soluzioni tecnologiche che garantiscono sicurezza e attendibilità e che permettono di semplificare e favorire l’uso delle nuove tecnologie anche nei rapporti tra utenti e pubbliche amministrazioni.

In particolare, il decreto prevede che la realizzazione e la messa a disposizione delle firme elettroniche avanzate  – valide soltanto nei rapporti tra i soggetti che le rilasciano e i titolari – non sono soggette ad alcuna autorizzazione preventiva; esso, inoltre, individua i requisiti minimi di sicurezza e di affidabilità che devono essere garantiti, nonché gli obblighi a carico dei soggetti che le erogano.

(FONTE: Dip. Funzione Pubblica)

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