Il datore di lavoro, il quale intenda adottare una sanzione disciplinare, non può omettere l’audizione del lavoratore incolpato ove quest’ultimo ne abbia fatto richiesta espressa contestualmente alla comunicazione, nel termine di cui alla legge n. 300 del 1970, art. 7, comma 5, di giustificazioni scritte, anche se queste siano ampie e potenzialmente esaustive.
L’art. 7 della L. n. 300 del 1970 prescrive, come garanzia procedimentale in favore del lavoratore al quale il datore di lavoro intenda applicare una sanzione disciplinare, che quest’ultimo non possa adottare alcun provvedimento disciplinare non solo senza aver preventivamente contestato l’addebito al lavoratore, ma anche “senza averlo sentito a sua difesa”. Perciò, un volta che l’espressa richiesta sia stata formulata in modo univoco dal lavoratore la sua previa audizione costituisce in ogni caso indefettibile presupposto procedurale, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, contestualmente alla richiesta di audizione a difesa, abbia comunicato al datore di lavoro giustificazioni scritte.
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