Posizioni organizzative, orario e fondo: le indicazioni dell’ARAN

Approfondimento di Carlo dell'Erba

di CARLO DELL’ERBA

Gli incarichi di posizione organizzativa, ivi compresi quelli di alta professionalità e quelli di nuova istituzione, scadranno comunque e senza possibilità di proroga entro il 21 maggio 2019, cioè entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto nazionale. Il fondo per la contrattazione decentrata deve essere aumentato a decorrere dal prossimo 31 dicembre, ma queste risorse potranno essere utilizzate solamente a partire dal 2019, di 83,20 per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015: questo aumento, per il personale in comando, deve essere disposto dalle amministrazioni da cui gli stessi dipendono e non da quelle che lo utilizzano e deve essere trasferito alla unione per il personale dalla stessa utilizzato. Gli enti del comparto delle funzioni locali non devono necessariamente andare alla revisione delle forme di orario flessibili che hanno introdotto prima dell’entrata in vigore del nuovo contratto.
Sono queste alcune delle indicazioni di maggiore rilievo dettate nei giorni scorsi dall’ARAN in applicazione del nuovo contratto del personale del comparto delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018.

La scadenza degli incarichi di posizione organizzativa

Gli incarichi di posizione organizzativa scadranno comunque e senza possibilità di allungamento alla data del 21 maggio 2019, decorso cioè 1 anno dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni dettate dal CCNL 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018. Questo vincolo contrattuale si estende anche agli incarichi la cui scadenza è successiva a tale data e non ammette deroghe. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nel parere ARAN CFL 7.
Leggiamo testualmente nel parere ARAN che “tutti gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’articolo 8 del CCNL del 31 marzo 1999 e di cui all’articolo 10 del CCNL 22 gennaio 2004 (nda le cd alte professionalità), già conferiti e ancora in atto, anche se con scadenza successiva al 20 maggio 2019, ivi compresi anche quelli eventualmente attribuiti dopo il 21 maggio 2018, nel regime transitorio per fronteggiare specifiche esigenze organizzative degli enti, proseguono e possono essere anche prorogati (nel caso di scadenza medio tempore) fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative .. e comunque, trascorso un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL. Pertanto si ritiene che gli incarichi in atto scadano comunque entro la data del 20 maggio 2019”.

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