Politici commissari ai concorsi

Fonte: Il Sole 24Ore

Il Consiglio di Stato riabilita politici e sindacalisti nelle commissioni di concorso. Dopo un lungo periodo di astinenza, nel quale coloro che ricoprivano cariche politiche o sindacali erano banditi dalla partecipazione a procedure selettive, il massimo organo della giustizia amministrativa, con la sentenza numero 2104 del 13 aprile 2012, inverte la rotta e riconosce legittima la nomina di un consigliere comunale di altra amministrazione in una commissione di concorso. La questione prende origine dalla previsione dell’articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 165/2001, in base al quale non possono far parte della commissione di concorso i componenti gli organi di direzione politica dell’amministrazione, coloro che ricoprano cariche politiche o sindacali o vengano designati da confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Fino ad oggi, tale divieto era stato interpretato in modo assoluto e, secondo la giurisprudenza abbastanza unanime dei Tar, bastava essere stato eletto nel consiglio comunale di un ente locale per far scattare l’incompatibilità in tutto il territorio nazionale. Il Consiglio di Stato non è così categorico e apre le porte alla partecipazione di politici e sindacalisti nelle commissioni in questione. Afferma, infatti, che non basta essere assessore o consigliere comunale per perdere quella indipendenza di giudizio necessaria per valutare l’idoneità dei candidati all’impiego pubblico. È necessario dimostrare, di volta in volta, che la carica ricoperta in un’amministrazione diversa da quella che ha bandito il concorso influenzi, in qualche maniera, l’attività dell’ente che sta procedendo all’assunzione. Riconoscendo l’assenza di criteri giuridici che possano soccorrere nell’individuare tale influenza, il Consiglio di Stato richiede, per riconoscere l’incompatibilità, che, in astratto, l’attività di consigliere comunale sia idonea «a far riverberare i suoi effetti anche sull’ente che indice la selezione». Dal punto di vista pratico è immediatamente rilevabile come le condizioni richieste debbano essere valutate caso per caso. È evidente come, ad esempio, per ragioni connesse alla lontananza fisica delle amministrazioni interessate, l’influenza possa escludersi a priori; ma, in altri casi, quali per amministrazioni limitrofe o appartenenti alla stessa provincia o regione, è altrettanto evidente che la presenza o l’assenza di tale influenza risulti difficile da dimostrare. E, quindi, il contenzioso in materia è assicurato. Ma se questa è la nuova filosofia che avanza, possiamo individuare una serie di incompatibilità previste per coloro che ricoprono cariche politiche o sindacali, che vengono notevolmente ridimensionate. La mente corre immediatamente all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 150/2009, riforma Brunetta, che prevede analogo divieto di nomina per i componenti degli organismi indipendenti di valutazione. Se verrà confermato l’indirizzo, potremo trovare sindaci, assessori, sindacalisti componenti gli organismi indipendenti di valutazione (Oiv), che rischiano di perdere la loro indipendenza.

Tiziano Grandelli, Mirco Zamberlan

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