Personale distaccato. Compenso incentivante

Il Servizio Affari istituzionali e Locali, Polizia Locale e Sicurezza del Sistema delle Autonomie Locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, risponde alla seguente domanda posta da un Comune.

L’Ente ha chiesto un parere in ordine ad alcune problematiche connesse alla possibilità di corrispondere il compenso incentivante a personale ‘distaccato’ (due dipendenti) presso una cooperativa, cui nel corso del 2015 è stata appaltata la gestione corrente. Si precisa che i dipendenti interessati non hanno più un rapporto di servizio diretto con l’Ente e, quindi, si è posta la questione relativa alla possibilità di riscontrare, nei loro confronti, una qualsivoglia forma remunerativa collegata alla realizzazione di progetti obiettivo o premi legati alla produttività collettiva.

Preliminarmente si osserva che, nel caso prospettato, si è applicato l’istituto del comando/distacco da ente pubblico a soggetto privato, fattispecie non esclusa in considerazione dell’intervenuta privatizzazione del pubblico impiego e della conseguente riconducibilità di siffatta determinazione nell’ambito del potere direttivo del privato datore di lavoro[1].

Premesso un tanto, è importante evidenziare che, agendo l’Azienda distaccante alla stregua di privato datore di lavoro, la definizione delle condizioni e modalità di utilizzo del personale distaccato/comandato, ed altresì degli oneri economici ad esso relativi, può essere stabilita tramite accordo tra le parti.

Particolare rilevanza assume, infatti, la volontà di inserire eventualmente specifiche clausole contrattuali volte a definire in dettaglio lo svolgimento di attività lavorative che comportino l’erogazione di indennità o compensi disciplinati nella contrattazione collettiva di pertinenza.

Tali determinazioni, riferite agli istituti applicabili e riconoscibili ai dipendenti distaccati/comandati, potrebbero comportare conseguentemente risvolti concreti anche sulla determinazione del fondo risorse decentrate dell’Ente di appartenenza, deputato alla corresponsione del trattamento accessorio.

Si osserva che l’istituto del comando/distacco è comunque caratterizzato da una situazione di temporaneità e che la prestazione lavorativa è resa, per un determinato periodo, non in favore del proprio datore di lavoro, ma in favore del soggetto utilizzatore.

Il datore di lavoro distaccante rimane responsabile, per tutta la durata del distacco, del trattamento economico e giuridico del lavoratore ed è pertanto fondamentale che le parti stabiliscano di comune accordo le modalità di rimborso dei costi relativi al trattamento economico dei lavoratori, sia di quello fondamentale che di eventuali ulteriori voci correlate a particolari prestazioni rese dai dipendenti.

Per quanto concerne, nello specifico, la corresponsione del compenso incentivante, la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che la produttività può essere erogata ad ogni buon conto soltanto nel caso in cui il responsabile dell’ente (distaccante) abbia approvato, preventivamente, l’azione di miglioramento e, a consuntivo, ne abbia accertato la concreta realizzazione[2].

Pertanto, la disciplina relativa ai compensi incentivanti, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di comparto, condiziona la corresponsione del premio relativo al raggiungimento dell’obiettivo programmato, tenuto conto di parametri oggettivi, quali il tempo e il livello di professionalità, oltre alla capacità di iniziativa e all’impiego partecipativo alla realizzazione del progetto obiettivo.

In linea generale, necessita un’attività di pianificazione e programmazione, da realizzare annualmente, a seguito della quale i dipendenti siano coinvolti in attività e concrete azioni di miglioramento, che siano state ideate, pianificate e approvate.

La Corte dei conti ha inoltre rimarcato come la disciplina contrattuale esistente sia rivolta a differenziare le posizioni e le valutazioni dei singoli dipendenti, al fine di incentivare una più efficiente utilizzazione delle risorse lavorative e di superare il fenomeno negativo delle retribuzioni incentivanti distribuite ‘a pioggia’[3].

In conclusione, sulla scorta delle indicazioni fornite dall’Amministrazione istante e in assenza di ulteriori elementi, alla luce delle considerazioni sopra esposte, non pare sussistano i presupposti richiesti per una corretta erogazione del premio incentivante, nella peculiare realtà illustrata.

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[1] Cfr. art. 2104 del c.c e art. 5 del d.lgs. 165/2001.

[2] Cfr. Cons. di Stato, sez. V, n. 8949 del 16 dicembre 2010.

[3] Cfr. Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Liguria, deliberazione n. 4/2015.

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