Innovativa sentenza della Suprema Corte sul personale comandato e/o distaccato dagli enti locali presso il Ministero di Giustizia, con motivazioni opposte a quelle sino ad ora fornite dall’ARAN.
LE INDICAZIONI ARAN
In merito al trattamento economico del personale comandato presso gli uffici giudiziari, precisa l’ARAN (RAL440_Orientamenti Applicativi del 5/6/2011) che:
- Al Comune verrà rimborsato, da parte del Ministero della Giustizia, il trattamento fondamentale corrisposto al personale in oggetto, “con esclusione, quindi, di ogni voce retributiva accessoria”;
- Il trattamento accessorio del personale comandato è a carico dell’Amministrazione di destinazione, in quanto la stessa fruisce delle relative prestazioni (lavoro straordinario, eventuali turni o reperibilità, compensi per progetti di produttività, ecc.);
- Il personale comandato ha diritto ad essere valutato dall’ente di formale appartenenza (quindi dal Comune) ai fini della progressione economica orizzontale.
Altro problema affrontato sempre in altro parere (RAL257 – Orientamenti Applicativi del 5/6/2011) riguarda il pagamento dell’indennità di amministrazione e la correlazione con l’indennità di comparto. Secondo l’ARAN le due indennità, identiche nella disciplina contrattuale, non possano cumularsi, e pertanto può essere confermata la percezione della indennità di amministrazione, di importo più elevato.
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