In merito a ciò, si comunica che l’Istituto, in condivisione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, adotterà una soluzione in via amministrativa volta al riconoscimento degli emolumenti in esame, anche in assenza e a prescindere dalla proposizione di ricorsi da parte degli interessati.
Pertanto, per le pensioni decorrenti dalla data di pubblicazione della circolare n. 195 del 10 novembre 2016, gli emolumenti in esame dovranno essere corrisposti integralmente e dalla medesima data, gli interessati potranno richiedere alla sede Inps che gestisce la relativa pensione la corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensione in godimento in costanza di attività lavorativa dipendente.
Per le indicazioni sull’acquisizione della domanda, sulle modalità e quantificazione del ripristino degli importi di indennità integrativa speciale e/o di tredicesima anche in ipotesi di ricorsi amministrativi pendenti o in corso di istruttoria, leggi la circolare n. 195 del 10 novembre 2016.
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