Pensioni: corresponsione della tredicesima mensilità e dell’Indennità Integrativa Speciale

Con Comunicato del 11/11/2016, l’INPS rende noto che in relazione alla corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensioni a carico delle gestioni esclusive percepite in costanza di attività lavorativa presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, le disposizioni di cui al DPR n. 1092/1973, che prevedono la non cumulabilità tra il trattamento stipendiale e la pensione, sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale nel 1989 e nel 1992.

In merito a ciò, si comunica che l’Istituto, in condivisione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, adotterà una soluzione in via amministrativa volta al riconoscimento degli emolumenti in esame, anche in assenza e a prescindere dalla proposizione di ricorsi da parte degli interessati.

Pertanto, per le pensioni decorrenti dalla data di pubblicazione della circolare n. 195 del 10 novembre 2016, gli emolumenti in esame dovranno essere corrisposti integralmente e dalla medesima data, gli interessati potranno richiedere alla sede Inps che gestisce la relativa pensione la corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensione in godimento in costanza di attività lavorativa dipendente.

Per le indicazioni sull’acquisizione della domanda, sulle modalità e quantificazione del ripristino degli importi di indennità integrativa speciale e/o di tredicesima anche in ipotesi di ricorsi amministrativi pendenti o in corso di istruttoria, leggi la circolare n. 195 del 10 novembre 2016.

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