Partecipazione agli organi collegiali, gettoni e riduzione della spesa pubblica

La Corte dei Conti, nella deliberazione n. 321/2016, stabilisce che la partecipazione agli organi collegiali, di amministrazione, degli enti può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute. Qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera

1 Settembre 2016
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Deliberazione Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per il Veneto 7/7/2016 n. 321

Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122/2010 stabilisce che «la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera».

La norma, che è volta a conseguire una riduzione dei costi degli apparati amministrativi, quali attori di spesa pubblica, rientra nell’ambito delle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica che si ispira alla finalità di contenimento dei costi della politica e degli apparati amministrativi.

 

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