Il parere n. 37362 del 18 maggio 2026 chiarisce le condizioni alle quali un’Amministrazione può richiedere la trasformazione del contratto da part-time a full-time: senza accordo scritto preventivo, l’Ente non può agire unilateralmente
Quando l’Ente può “richiamare” il dipendente
Nel panorama del lavoro pubblico locale, la gestione del part-time continua a generare incertezze operative. Con il parere del 18 maggio 2026, l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha risposto a un quesito di stringente attualità per gli uffici del personale dei Comuni: è possibile, per esigenze organizzative sopravvenute, costringere un dipendente che lavora a tempo parziale a rientrare a tempo pieno, qualora il suo rapporto fosse originariamente nato full-time?
L’ARAN ribadisce la necessità di rispettare la natura bilaterale dell’accordo di trasformazione: nessun rientro a tempo pieno può essere imposto unilateralmente dall’Ente, a meno che un termine di durata del part-time non fosse stato espressamente concordato e trascritto nell’atto scritto stipulato al momento della trasformazione. Il riferimento normativo è l’art. 53, commi 11 e 12, del CCNL 23 febbraio 2026 del Comparto Funzioni Locali, che disciplina in modo puntuale la materia del lavoro flessibile.
La struttura contrattuale: accordo bilaterale e termine come eccezione
Il comma 11 del citato articolo stabilisce con chiarezza che la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale è il frutto di un accordo tra le parti, formalizzato in un atto scritto. In questo accordo, datore di lavoro pubblico e dipendente possono (ma non devono per forza) convenire anche un termine di durata del rapporto part-time.
Il termine, dunque, non è un elemento automatico né implicito: deve essere negoziato e verbalizzato ab origine. Il comma 12, dal canto suo, riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione oppure prima, se risulta disponibile un posto in organico. Questa è una prerogativa del dipendente, non uno strumento nelle mani dell’Amministrazione.
PER APPROFONDIRE:
Diniego di part-time? Chiedi aiuto a MIA dall’inizio alla fine
Capita spesso di esaminare richieste di dipendenti che chiedono la trasformazione del rapporto a part-time, ad esempio per assistere un genitore anziano. La necessità è concreta, ma non rientra nei casi tutelati dalla legge 104.
Tu esamini la richiesta e controlli il contingente di posti disponibili, ma è già saturo. Un no dovuto, quindi, ma difficile da comunicare, perché non riguarda il merito della richiesta ma solo i numeri. MIA può supportarti su due piani separati: prima a costruire il quadro tecnico del diniego, poi a scrivere la risposta al dipendente.
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