Part-time, il permesso è a ore

Marcello Serra 31 Ottobre 2011
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Quando ci sono assenze per ferie o malattia che inframmezzano un periodo di congedo parentale, il weekend (sabato e domenica) risulta non indennizzabile né computabile in conto del congedo; salvo che non ci sia una ripresa di attività lavorativa.
Inoltre, il congedo parentale non è mai fruibile a ore se non nel caso di lavoratore titolare di due (o più) rapporti di lavoro a tempo parziale orizzontale o misto.
Le precisazioni, dell’Inps, sono contenute nel messaggio n.19772/2011.

Il congedo parentale.
Il congedo parentale (la vecchia «astensione facoltativa») spetta ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, genitori naturali (esclusi quelli disoccupati o sospesi, i lavoratori domestici e quelli a domicilio) per un periodo complessivo tra i due (mamma e papà) non superiore a dieci mesi, aumentabili a undici, fruibili anche contemporaneamente, entro i primi otto anni di vita del bambino (fi no al giorno compreso dell’ottavo compleanno).
Il congedo è coperto da un’indennità, subordinata alla vivenza del bambino e alla sussistenza di un rapporto di lavoro in atto all’inizio e durante il periodo di astensione facoltativa.
Inoltre, l’indennità spetta in qualità di lavoratori dipendenti anche ai lavoratori agricoli a tempo determinato purché possano far valere 51 giornate nell’anno precedente quello di inizio del congedo oppure nello stesso anno se lavorate prima dell’inizio del congedo stesso.
Il congedo invece non spetta ai genitori disoccupati o sospesi; ai genitori lavoratori domestici; ai genitori lavoratori a domicilio; da quando cessa il rapporto di lavoro in atto all’inizio e durante il periodo di astensione.
Come detto, il congedo parentale spetta per un periodo complessivo massimo, tra mamma e papà, di dieci mesi, aumentabili a 11, fruibili anche contemporaneamente, entro i primi otto anni di vita del bambino.
Nel dettaglio: – alla madre lavoratrice dipendente spetta per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, trascorso quello previsto per l’astensione obbligatoria dopo il parto; – al padre lavoratore dipendente spetta per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi elevabile a sette se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.
È in questo caso il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori sale a undici mesi.
Al padre lavoratore dipendente, il congedo spetta anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora; – al genitore single (solo), padre o madre, spetta per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
In caso di fruizione da parte di entrambi i genitori (madre autonoma e padre dipendente) il periodo massimo complessivo tra i due è pari a dieci mesi (tre mesi per la madre e sette mesi per il padre).
Ai lavoratori dipendenti genitori adottivi o affi datari (esclusi quelli disoccupati o sospesi, i lavoratori domestici e quelli a domicilio), il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, fino al compimento della maggiore età del minore.
Madre e padre possono fruire di tale congedo parentale anche contemporaneamente.
Infi ne, in caso di parto gemellare o plurigemellare e anche in caso di adozione e affi damento di più minori, ciascun genitore lavoratore dipendente ha diritto a fruire del congedo parentale, per ogni nato e per ogni adottato o affi dato, per il numero di mesi previsti dalla legge, con le stesse modalità di fruizione e con gli stessi criteri di pagamento.

Come si computa il congedo parentale.
Il congedo parentale può essere fruito continuativamente (tre mesi, quattro mesi) oppure anche in modo frazionato.
In tale ultima ipotesi, la frazionabilità va comunque intesa nel senso che tra un periodo (anche di un solo giorno per volta) e l’altro di astensione facoltativa deve essere effettuata una ripresa «effettiva» del lavoro.
Le giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati cadenti tra il periodo di congedo parentale e la ripresa lavoro non vanno computate in conto congedo parentale.
L’effettiva ripresa del lavoro è un requisito non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo dal lunedì al venerdì (settimana corta), senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nella fruizione di ferie.
Ciò non signifi ca comunque che, immediatamente dopo un periodo di congedo parentale, non possano essere ammessi periodi di ferie (o di fruizione di altri congedi o permessi), cosicché sia necessario continuare nella fruizione di congedo parentale.
Signifi ca, però, che due differenti frazioni di congedo parentale intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fi ni del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo parentale anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri congedi o permessi).

Il weekend del congedo parentale.
Criteri di computo particolari e di indennizzo sono previsti per i giorni di congedo parentale quando il periodo di congedo risulti inframmezzato da ferie, malattia o assenze ad altro titolo (incluse le pause di sospensione contrattuale previste nel part-time di tipo verticale o misto).
In particolare, l’Inps ha spiegato che i giorni festivi, le domeniche e anche i sabati (in caso di settimana corta) che ricadono all’interno di un periodo di ferie, malattia, o assenze ad altro titolo non sono in alcun caso indennizzabili, né computabili in conto congedo parentale.
Per esempio, nel caso di un lavoratore, con orario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi (la cosiddetta settimana corta), che fruisca di congedo parentale nel seguente modo: – 1ª settimana: o dal lunedì al venerdì = congedo parentale; o poi sabato e domenica; – 2ª settimana: o dal lunedì al venerdì = ferie – malattia – assenza ad altro titolo; o poi sabato e domenica; – 3ª settimana: o dal lunedì al venerdì = ferie o malattia o assenza ad altro titolo; o poi sabato e domenica; – 4ª settimana: o dal lunedì al venerdì = congedo parentale il sabato e la domenica compresi tra la seconda e la terza settimana non sono computabili, né indennizzabili a titolo di congedo parentale, in quanto tali giorni (che sono da considerarsi compresi in un periodo unico di congedo parentale posto che, dalla prima alla quarta settimana, non vi è stata ripresa dell’attività lavorativa) risultano comunque ricompresi all’interno di un periodo di assenza fruita ad altro titolo (periodo neutro).
Viceversa, il sabato e la domenica ricadenti tra la prima e la seconda settimana e tra la terza e la quarta sono computabili e indennizzabili in conto congedo parentale in quanto tali giorni cadono, rispettivamente, subito dopo e subito prima il congedo parentale richiesto.
Stesso principio è applicabile anche in una situazione «settimanale»; per esempio, nel caso in cui il lavoratore alterni congedo parentale e ferie nel seguente modo: – dal martedì al giovedì = congedo parentale – venerdì = ferie – sabato e domenica – lunedì = ferie – dal martedì a giovedì = congedo parentale.
In altre parole, anche in quest’ultimo caso, il sabato e la domenica non si computano a titolo di congedo parentale in quanto risultano inclusi in un periodo, seppur breve, di ferie (venerdì e lunedì).

Congedo parentale a ore.
In via di principio, il congedo parentale non è fruibile ad ore.
Tuttavia, secondo l’Inps, il lavoratore che sia contemporaneamente titolare di due (o più) rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale (o misto) può astenersi a titolo di congedo parentale da uno dei rapporti di lavoro proseguendo l’attività lavorativa sull’altro rapporto (a part time) in essere.
In tal caso, ai fi ni del computo dei mesi di congedo parentale, l’assenza, benché limitata ad alcune ore della giornata lavorativa, si considera per l’intera giornata.
L’indennità, invece, ove spettante, dovrà essere commisurata alle ore di effettiva assenza dal lavoro.

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