Il testo prevede che nei casi di procedure per l’adozione, richiesta di mutui e pratiche bancarie e assicurazioni, così come nelle procedure concorsuali, non sia ammessa la richiesta di informazioni concernenti lo stato di salute relativamente a patologie oncologiche il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta.
Segnaliamo l’articolo 4 della legge che riguarda l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale. Ai fini. dell’accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l’accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
Inoltre, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro della Salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell’articolo 41 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, possono essere promosse, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell’inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.
Legge 7/12/2023 n. 193 (Gazzetta Ufficiale 18/12/2023 n. 294)
Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche
- Articolo 1 – Oggetto, finalità e definizione
- Articolo 2 – Accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi
- Articolo 3 – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione
- Articolo 4 – Accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale
- Articolo 5 – Disposizioni transitorie e finali
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