Nella
determinazione n.241 del 08/03/2017, pubblicata in data 15/03/2017, avente ad oggetto Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’
art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’
art. 13 del d.lgs. 97/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha esentato i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 dall’obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali sia dei politici che del personale titolare di posizione organizzativa e/o dirigenziale, mentre ha confermato i propri dubbi sulla pubblicazione da parte dei dirigenti degli altri comuni. Le citate indicazioni sono qui di seguito commentate.
Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
Rispetto allo schema posto in consultazione, a fronte dei suggerimenti ricevuti, l’Autorità ha preso atto della necessità di modificare alcune parti riguardanti la pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali sia dei titolari degli incarichi politici che per i dirigenti e/o titolari di posizione organizzative nei comuni di minor consistenza demografica.
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Come cambia il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 dopo il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97
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