Nodo-personale per le unioni di funzioni

Fonte: Il Sole 24 Ore

La gestione del personale, nell’associazione di funzioni e servizi, è incompatibile con i vincoli assunzionali e le limitazioni di spesa volute dal legislatore. A complicare le cose è l’articolo 9, comma 28, del decreto legge 78/2010 il quale, nel limitare al 50% della spesa 2009 le forme di lavoro flessibile, ha indicato anche le «convenzioni» tra le tipologie oggetto del taglio.
La Corte dei conti della Lombardia, nella deliberazione 279/2012, pur evidenziando la dubbia razionalità, funzionalità e costituzionalità di norme che impongono un rigido limite quantitativo, ancorato a un dato di spesa storico, ha affermato che anche in caso di stipula di convenzioni “obbligatorie” – disciplinate dall’articolo 14, commi da 25 a 31, del decreto legge 78/2010 – sia necessario rispettare questa norma.
Quindi, in caso di convenzione, dovrà essere rispettato l’obbligo di avvalersi di personale nel limite del 50% rispetto alla spesa sostenuta nel 2009. Ma chi deve fare questo calcolo? L’ente che verrà individuato capofila? E perché solo questo dovrebbe caricarsi di un simile vincolo?
In pratica: due comuni decidono di mettere insieme la funzione fondamentale 08, quella della viabilità e dei trasporti. Un ente ha in servizio dieci dipendenti, l’altro ente cinque. Viene stabilito che il comune con dieci dipendenti diventi il capofila della convenzione. Quindi si costituisce un ufficio comune, in base all’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 267/2000 con 15 dipendenti. È evidente che, in questo caso, non ci sono maggiori spese, perché non ci sono nuove immissioni in servizio. Si convenzionano i dipendenti che già sono conteggiati nei singoli enti; dipendenti che restano «giuridicamente ed economicamente» in capo all’ente di appartenenza. Quindi, in questo caso, la norma non può operare.
Caso diverso, invece, è se dalla convenzione scaturisse la necessità di implementare l’organico della gestione associata, mediante una nuova assunzione nelle forme flessibili. In questa ipotesi la disposizione dell’articolo 9, comma 28, si applica anche se resta da stabilire (per esempio, in un articolo della convenzione) chi si accollerà l’onere dell’assunzione e in quale modo si procederà al conteggio del tetto del 50% della spesa 2009.
Se, invece, si utilizza l’articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004, non necessariamente le funzioni vengono esercitate in forma associata. Anzi, lo strumento sembra più vicino a quello che è stato anche definito “comando a tempo parziale” in assenza di convenzione, disciplinato dall’articolo 30 del decreto legislativo 267/2000. Di fatto, quindi, per l’ente utilizzatore, si tratterebbe di un incremento di personale, con una maggiore attività lavorativa e una conseguente maggiore spesa di personale.
Questo è quanto emerge dalla deliberazione 180/2012 della Corte dei conti della Campania. I giudici concludono che non esistono margini per interpretazioni diverse rispetto a quanto contenuto nella norma. Le “convenzioni” vi sono indicate al pari delle altre forme di assunzione in essa menzionate e a tutte è espressamente riferito il limite previsto. Viene anche aggiunto che non appare corretta alcuna distinzione tra una tipologia di convenzione rispetto a un’altra, data l’univocità del termine, riferibile potenzialmente a ognuna di esse. Chiusura totale, quindi. Ora, può spettare solo al legislatore chiarire le priorità tra gestione obbligatoriamente associata e vincoli di contenimento della spesa.

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