Nella p.a. promozioni senza soldi

Fonte: Italia Oggi

Le progressioni economiche dei dipendenti pubblici nel triennio 2011/2013 producono effetti solo giuridici, senza determinare alcun miglioramento dello stipendio, ma le risorse necessarie per il loro finanziamento devono essere tratte comunque dal fondo per la contrattazione decentrata, senza alcuna possibilità di destinarle ad altre finalità. In altri termini, si può dire, il danno e la beffa: il danno perché per questo periodo i dipendenti destinatari di progressioni orizzontali non ricevono concretamente nulla, e la beffa perché queste risorse vanno in economia al bilancio dell’ente e non possono essere destinate al finanziamento di altre forme di salario accessorio. Sono queste le indicazioni che il ministro dell’economia ha dettato nella circolare n. 12/2011, che la Ragioneria generale dello stato ha ribadito nella circolare n. 16/2012 e che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Liguria ha precisato nel parere n. 89 dello scorso 1 agosto.

Qualche spiraglio di dubbio sussiste ancora per la Corte dei conti della Campania che, con la deliberazione n. 170/2012, ha rimesso la questione all’esame delle sezioni riunite per chiarire se il vincolo legislativo si estende anche alle progressioni economiche.

E evidente che il consolidamento di questo orientamento determinerà il sostanziale blocco delle progressioni economiche, per evitare effetti di depauperamento del fondo. La materia è disciplinata dal comma 9 dell’articolo 9 del dl n. 78/2010 che sancisce che le progressioni producano nel triennio 2011/2013 effetti esclusivamente giuridici. Vi sono dei dubbi sugli effetti di questa formulazione, tanto più dopo che l’Inpdap ha chiarito che anche ai fini pensionistici la decorrenza si realizza dal momento dell’effettiva corresponsione del beneficio economico.

Sostanzialmente, siamo dinanzi a nulla più che ad una sorta di prenotazione. Si ricorda che, sulla base delle previsioni dettate dal dl n. 78/2011, il governo può estendere tale limitazione anche all’anno 2014. Il primo dubbio che ci si è posti è se questo vincolo si applica esclusivamente alle progressioni di carriera o si estende anche a quelle economiche o orizzontali. La sezione di controllo della Corte dei conti della Liguria, anche sulla scorta delle indicazioni della Ragioneria generale dello stato, confermando l’indirizzo giurisprudenziale affermatosi nelle altre sezioni di controllo, ritiene applicabile il comma 21 citato anche alle progressioni c.d. orizzontali optando per un’applicazione che prescinda dalla nozione in concreto individuata per la progressione di carriera, comunque denominata, nel senso che ogni variazione d’inquadramento del dipendente produrrà effetti soltanto sullo status giuridico, ma non sul trattamento economico dell’impiegato.

Ed aggiunge che, anche ove tale disposizione non fosse applicabile, comunque gli effetti sarebbero gli stessi in virtù del tetto al trattamento economico individuale fissato per lo stesso triennio dal comma 1 dello stesso articolo 9 del dl n. 78/2010. Le somme destinate nel triennio 2011/2013 al finanziamento delle progressioni orizzontali non possono essere destinate ad altri istituti di salario accessorio, per la Corte dei conti della Liguria, secondo un ragionamento di ordine sistematico, per un generale divieto in merito ad un utilizzo alternativo delle risorse così accantonate. Diversamente, qualora si ammettesse tale utilizzo alternativo delle somme risparmiate ai sensi del comma 21 dell’art. 9 più volte citato, si vanificherebbe l’obiettivo del contenimento della spesa di personale (particolarmente incidente sul totale della spesa corrente delle pubbliche amministrazioni) indicato quale fine primario di tale intervento normativo.

In questo senso va anche la circolare 16/2012 della Rgs per la quale le somme non utilizzate del fondo dell’anno precedente vanno riportate nel fondo dell’anno successivo, ma esse devono essere depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo Fondo, come i risparmi per progressioni orizzontali giuridiche o altri disposti dell’art. 9 dl n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010». In precedenza la circolare 12/2011 del ministro dell’economia aveva chiarito che qualora le amministrazioni intendano programmare, sia pure solo ai fini giuridici, progressioni economiche all’interno delle aree professionali, le stesse dovranno quantificare i relativi oneri finanziari rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013. Soltanto a decorrere dal 1 gennaio 2014 le progressioni potranno produrre anche gli effetti economici, beninteso senza il beneficio della retroattività.

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