In altri termini, per il Tar la data del 2011 non costituiva più lo spartiacque per verificare i requisiti affinché le Pa potessero risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro.
Considerati i risvolti generali della sentenza, il Dipartimento precisa che non intende mutare il proprio orientamento anche in considerazione di diverse pronunce emesse da parte sia del giudice amministrativo sia di quello ordinario, che hanno avallato la linea ministeriale.
Il ministero dell’Economia, interpellato dopo la sentenza, rileva come il dispositivo contenga l’esplicita ammissione della interpretabilità del comma 14 dell’articolo 24 del DL 201/2011 nel senso accolto dalla amministrazione, ritenuto dallo stesso Tar del Lazio «non privo di plausibilità».
Inoltre altri tribunali amministrativi hanno assunto un orientamento contrario, motivo per cui il giudicato non può ritenersi consolidato.
Il ministero dell’economia, nel condividere la posizione assunta dalla Funzione pubblica, conviene con il parere espresso ritenendo di non ravvisare i presupposti per un mutamento di orientamento rispetto alla linea interpretativa finora adottata.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento