Massima
Dopo l’entrata in vigore della legge n. 56 del 2019 e sino al 2024 (in forza dell’estensione operata dal d.l. n. 80 del 2021, conv. in l. n. 113 del 2021), l’esperimento della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 è una facoltà (non già un obbligo) per le Amministrazioni, che quindi sono libere di ricorrervi così come di preferire un altro canale di reclutamento. E’ pertanto legittima la scelta di un Comune di conferire un incarico ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000 per la copertura del posto di dirigente con funzioni di Comandante del Corpo di Polizia municipale, che sia motivata con riferimento sia alla indicazione dell’obiettivo perseguito («reperire un Dirigente già dotato dell’idonea esperienza, onde evitare ripercussioni organizzative»), sia alla specificazione dei vantaggi che il Comune auspica di trarre dal ricorso a questa procedura piuttosto che ad altre e in particolare alla mobilità verso cui si era orientato in un primo momento.
Fatto
Il ricorrente, dirigente con funzioni di Comandante della Polizia locale di Roma Capitale, venuto a conoscenza del fatto che si sarebbe reso vacante il posto di dirigente con funzioni di Comandante della Polizia locale della Spezia, ha chiesto il trasferimento tramite procedura di mobilità volontaria, comando o distacco ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 presso il Comune.
Il Comune ligure ha deliberato l’esperimento di una procedura di mobilità preconcorsuale, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, per la copertura del posto di Comandante del Corpo di Polizia municipale.
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Fonte immagine: IStockPhoto
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