Mobilità: concluse le procedure di ricollocazione del personale in soprannumero degli enti di area vasta

Sono state portate a compimento le fasi della procedura di mobilità di cui al D.M. 14 settembre 2015. Le amministrazioni di provenienza del personale che non ha preso servizio nelle amministrazioni di destinazione, in ragione della non accettazione dell’assegnazione o per il venir meno dei presupposti della stessa, dovranno esperire le procedure previste dall’articolo 1, comma 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

LEGGI la NOTA dell’Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico n. 22552 del 12 aprile 2017

Il citato comma 428 prevede che: “Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva.
Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione del processo di mobilità tra gli enti di cui ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni dell’articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165“.

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