Autocertificazione nel lavoro pubblico – Cosa succede se si dichiara un titolo di studio non posseduto?

Approfondimento di L. Boiero

L’utilizzo dell’autocertificazione nel lavoro pubblico

Attraverso la previsione contenuta nell’articolo 46 del DPR 445/2000,  ogni candidato che ricoprire un posto di lavoro nel settore pubblico, comprova con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni una serie di  stati, qualità personali e fatti, tra i quali rientrano anche i titoli di studio posseduti. Le  amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi,  sulla veridicità  delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato DPR.
Dal punto di vista sanzionatorio, sappiamo che coloro che  rilasciano dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno  uso nei casi previsti dal  testo unico in esame, sono puniti  ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. In particolare,  se le  dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 sono presentate per ottenere   la  nomina  ad  un  pubblico  ufficio  o  l’autorizzazione all’esercizio  di  una  professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può  applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Parallelamente, qualora dal controllo  posto in essere dalla Pubblica Amministrazione emerga  la  non veridicità  del contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante decade dai benefici eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Se le dichiarazioni false sono state rese al fine di partecipare alla selezione per un contratto ex 110 D.lgs n. 267/2000, che cosa succede?

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