Rimborso spese legali sostenute da impiegato assolto in sede penale

Sentenza del Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Trento 10/4/2017 n. 126

E’ legittimo il diniego di rimborso delle spese legali, ex art. 18, d.l. 25 marzo 1997, n. 67, sostenute da un assistente di polizia giudiziaria, sottoposto a procedimento penale, e poi assolto, per i reati di cui agli artt. 323 (abuso d’ufficio) e 340 (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità) c.p. e all’art. 72 (abbandono del posto di servizio), l. 1 aprile 1981, n. 121 – perchè disattendendo le disposizioni e la prassi vigente e senza autorizzazione, si era recato in una sezione diversa da quella di assegnazione intrattenendosi a colloquiare con detenuti – non dipendendo i fatti che hanno portato a giudizio il ricorrente in diretta connessione con i fini dell’amministrazione e non essendo quindi dato riscontrare l’imprescindibile presupposto (giudizi promossi in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali) che, oltre all’assenza di responsabilità definita con sentenza o provvedimento, condiziona il riconoscimento del rimborso delle spese legali ai dipendenti secondo le norme più volte richiamate [1].

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[1] Ha preliminarmente ricordato il Tar che l’art. 18, d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella l. 23 maggio 1997, n. 135, subordina il rimborso delle spese legali a favore di dipendenti di amministrazioni statali coinvolti in giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, non solo all’esclusione della loro responsabilità ma, altresì, alla circostanza che i predetti giudizi siano promossi in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali.
Il rimborso di cui trattasi assolve, infatti, la funzione di ripristinare la situazione di esposizione economica del dipendente ingiustamente coinvolto in procedimenti giudiziari, addossando l’onere relativo all’amministrazione di appartenenza, implicitamente ma coerentemente riconoscendo l’immedesimazione tra l’azione del dipendente e la funzione dell’ente di appartenenza. Perciò, l’interpretazione rigorosa dell’inciso “in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali”, comporta che l’assunzione a carico dell’amministrazione dei costi di difesa sconta la riconducibilità dei fatti nell’ambito puntuale dei doveri di istituto propri del dipendente. La mera prestazione lavorativa, pertanto, non rileva sufficientemente alla luce delle finalità del sistema che implica, viceversa, che i fatti e i comportamenti denotino una comunione degli interessi perseguiti dal dipendente e dall’amministrazione di appartenenza.

 

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