Mandati: due per i revisori e tre per i sindaci degli enti minori

Con l’art. 19 del d.l. n. 66/2014 convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 sono state apportate modifiche all’art. 235, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 in ordine alla rieleggibilità dei revisori degli enti locali.

Nonostante il sistema di estrazione a sorte vigente, è precisato che i componenti dell’organo di revisione “non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale” e ciò a prescindere dal lasso di tempo eventualmente intercorrente tra i due mandati.

Diverso il tenore della disposizione che, sempre in tema di mandati, riguarda i comuni con meno di 3.000 abitanti.

La legge n. 56/2014 ha previsto, infatti, la possibilità di un terzo mandato consecutivo per i sindaci.

Da notare, però, che il sistema differisce da quello previsto per i revisori, in quanto questi ultimi, una volta esauriti i due mandati, non possono riassumere le funzioni nel medesimo ente mentre i sindaci, salvo diversa interpretazione e trascorso un intervallo, possono essere rieletti nello stesso ente in cui, precedentemente, hanno già svolto tre mandati anche consecutivi.

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