Malattia professionale: amianto (responsabilità)

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA

La Corte di Cassazione si pronuncia su un ricorso presentato dagli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma polmonare per aver svolto mansioni che lo esponevano all’amianto. La questione riguarda la responsabilità datoriale e la ripartizione dell’onere della prova. Sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 11 agosto 2020, n. 16869.

Massima

La responsabilità del datore di lavoro conseguente alla violazione dell’art. 2087 del Codice civile ha natura contrattuale e pertanto il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio ha l’onere di allegare e provare la esistenza dell’obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione. Sul datore di lavoro incombe invece l’onere di provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitarlo, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.

Fatto

La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva respinto le domande proposte nei confronti di Fincantieri S.p.A. dagli eredi di dipendenti volte ad ottenere il risarcimento iure proprio e iure successionis dei danni dai medesimi subiti in conseguenza del decesso del loro congiunto per mesotelioma polmonare causato dalla esposizione alle polveri di amianto nel corso del prolungato svolgimento (dal 1963 al 1992) di mansioni di fabbro allestitore nello stabilimento della società medesima.
La Corte ha osservato a sostegno della propria decisione come nessuna indicazione vi fosse stata, da parte degli eredi del lavoratore…

>> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO INTEGRALE QUI.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *