Malattia: mancata giustificazione dell’assenza ed illegittimità del licenziamento
Il Commento di R. Squeglia

di R. Squeglia

Con una recentissima pronuncia, la sezione lavoro della S.C. di Cassazione torna ad affrontare il tema, sempre attualissimo, delle conseguenze disciplinari della violazione delle disposizioni in tema di controllo delle assenze per malattia nella pubblica amministrazione.
La pronuncia, di cui deve immediatamente evidenziarsi l’equilibrio e l’assoluta condivisibilità della soluzione in diritto di una fattispecie tutt’altro che semplice, ha affrontato nello specifico il nodo relativo agli obblighi del dipendente infermo sia per quanto concerne la giustificazione dell’assenza per malattia, sia del valore giuridico della certificazione medica attestante lo stato di infermità che il dipendente è tenuto a consegnare (anzi oggi, ai sensi dell’art. 55 septies comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, da trasmettere a cura del medico convenzionato o dalla struttura pubblica), alla propria amministrazione.
Il caso sottoposto all’attenzione della S.C. nella sentenza n. 18858 del 26 settembre 2016, muove dall’impugnativa del licenziamento con preavviso, irrogato in danno di una dipendente comunale per la mancata giustificazione di assenza per malattia di sette giorni, rigettata dal Tribunale e confermata in sede di opposizione nonché, da parte della Corte d’Appello, anche in sede di reclamo.
Avverso la pronuncia della Corte territoriale, interponeva ricorso per cassazione la dipendente, sottolineando, col primo motivo, l’illegittimità del provvedimento espulsivo nella parte in cui non aveva considerato “…che, essendo intervenuta visita fiscale, all’esito della quale veniva rilasciato certificato medico che confermava l’esistenza della patologia inabilitante al lavoro, e facendo parte i medici fiscali di una struttura sanitaria pubblica, la malattia era stata certificata secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 55 septies. Erroneamente, quindi, la Corte d’Appello aveva affermato che il certificato del medico curante o della struttura sanitaria pubblica era l’unica documentazione giustificativa dell’impedimento del dipendente a recarsi al lavoro”.
Il mezzo di ricorso veniva rigettato dalla S.C., sulla scorta dell’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 55 septies(1) commi 1, 2 e 5, che valorizza la distinta funzione che la norma attribuisce alla certificazione medica da acquisire da parte del dipendente e quello della certificazione medica redatta a seguito di visita di controllo, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e seguenti del medesimo articolo 55 septies.
Il Collegio evidenzia che, al di là dell’obbligo di comunicazione dell’assenza per malattia da rintracciare, per quanto concerne il comparto regioni ed autonomie locali, nell’art. 21 comma 8 del CCNL del 6 luglio 1995,(2) che ne stabilisce le modalità, il lavoratore infermo è tenuto a giustificare la propria assenza per malattia, come previsto dall’art. 55 septies comma 1, “…mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”.

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