Una dipendente di 63 anni, con 38 anni di contributi, è titolare di un riconoscimento di invalidità civile al 74% (primo accertamento) e successivamente al 75% (accertamento 2019, senza revisione). Chiede di fruire del beneficio previsto dall’art. 80, comma 3, della l. 388/2000, che riconosce ai lavoratori con invalidità superiore al 74% la maggiorazione di 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente prestato, ai fini del diritto alla pensione e della misura della stessa, fino a un massimo di 5 anni.
Indice
Il vostro quesito
Si chiede:
– Quale sia la soglia minima di invalidità richiesta per accedere al beneficio: se pari al 74% (inteso come “uguale o superiore al 74%”) oppure al 75% (inteso come “superiore al 74%”, quindi dal 75% in su).
– Se, nel caso specifico, il riconoscimento al 74% sia sufficiente ad attivare il beneficio oppure se sia necessario il successivo accertamento al 75%.
– Da quale data decorra il diritto alla maggiorazione contributiva: dalla data del primo riconoscimento al 74% o dalla data dell’accertamento al 75%.
La nostra risposta
La soglia minima di invalidità richiesta
Prima di tutto affrontiamo il tema della soglia minima di invalidità richiesta:
La percentuale minima è il 75%, non il 74%. L’art. 80, comma 3, della l. 388/2000 testualmente recita:
“Ai lavoratori […] invalidi […] ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento […] è riconosciuto […] un periodo di contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di effettiva attività lavorativa“
La formulazione legislativa “superiore al 74%” è inequivocabile: significa dal 75% in su, non “pari o superiore al 74%”.
Questa interpretazione è coerente con:
Art. 1, comma 250, l. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022): estende la pensione di inabilità ai soggetti con determinate patologie oncologiche asbesto-correlate. Il requisito di invalidità è formulato come “superiore al 74%”, chiaramente indicando la soglia del 75%.
Inoltre è possibile consultare la prassi applicativa INPS: l’Istituto ha sempre interpretato il requisito come invalidità minima al 75%.
Infine anche la disciplina dell’assegno di invalidità civile: l’art. 13 della l. 118/1971, come modificato dal d.lgs. 509/1988, richiede riduzione della capacità lavorativa “superiore ai due terzi” (quindi dal 67% in su), poi elevata a “pari o superiore al 74%” per altri benefici (es. collocamento mirato l. 68/1999), ma la formulazione “superiore al 74%” della l. 388/2000 è stata volutamente diversa.
Nel caso della dipendente:
Primo accertamento: 74% → NON sufficiente ad attivare il beneficio
Secondo accertamento (2019): 75% → SUFFICIENTE ad attivare il beneficio
Quando decorre il beneficio?
Il beneficio decorre dalla data del riconoscimento al 75% (anno 2019), non dal precedente accertamento al 74%.
Secondo la disciplina dell’invalidità civile e la prassi INPS la decorrenza del diritto è il beneficio decorre dalla data del verbale di accertamento che riconosce l’invalidità al 75% (o dal giorno successivo alla domanda amministrativa, se posteriore).
I periodi computabili sono valorizzabili ai fini della maggiorazione e includono tutti i periodi di servizio effettivo prestati dopo il riconoscimento del 75%. I periodi antecedenti al riconoscimento NON sono ricomputabili, anche se l’invalidità preesisteva di fatto.
Inoltre, si specifica che la dicitura “senza revisione” nel verbale del 2019 è favorevole, in quanto rende definitivo il riconoscimento del 75%.
Dalle specifiche dell’INPS
“Per tali soggetti, con effetto economico dall’anno 2002, è riconosciuto a domanda un periodo di contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di effettiva attività lavorativa svolta” Il beneficio è quindi retroattivo dal 2002 solo per chi già aveva il riconoscimento dell’invalidità superiore al 74% prima del 2002. Per chi ottiene il riconoscimento dopo il 2002 (come nel caso della dipendente, accertamento 2019), decorre dalla data di tale riconoscimento.
Quindi, nel caso specifico:
La maggiorazione contributiva spetta dal 2019 (anno dell’accertamento al 75%) e si calcola:
– 2 mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato dal 2019 in poi fino al massimo di 5 anni di contribuzione figurativa (60 mesi).
Adempimenti pratici
Per ottenere il riconoscimento del beneficio occorre:
1) Presentare domanda all’INPS tramite:
– Portale web istituzionale;
– Contact center;
– Patronato.
2) Fornire la documentazione necessaria:
– Verbale di invalidità civile al 75% del 2019;
– Dichiarazione dei periodi di servizio effettivo dal 2019;
– Estratto conto contributivo INPS.
3) Verifica dei periodi:
– L’INPS accrediterà d’ufficio la maggiorazione dopo verifica;
– Controllare che siano esclusi: periodi di contribuzione volontaria, figurativa non correlata a servizio effettivo, congedi non retribuiti.
Modalità di calcolo del beneficio
Nel caso specifico (forniamo un esempio pratico):
Dal riconoscimento 2019 ad oggi: 5 anni di servizio effettivo (2019-2024); quindi la maggiorazione spettante equivale a 2 mesi × 5 anni = 10 mesi di contribuzione figurativa
Ai fini del diritto a pensione: la maggiorazione si aggiunge all’anzianità contributiva effettiva
Esempio: con 38 anni effettivi + 14 mesi di maggiorazione = 39 anni e 2 mesi totali
Ai fini della misura della pensione:
Nel sistema retributivo: i 14 mesi si sommano all’anzianità utile al calcolo
Nel sistema contributivo: i mesi sono efficaci solo per il diritto, NON per la misura (come chiarito dal d.l. 4/2019 – “Quota 100”)
Attenzione: per la dipendente con 63 anni e 38 anni di contributi, occorre anche verificare se rientra nei sistemi pensionistici in vigore:
– Pensione anticipata ordinaria: richiede 42 anni e 10 mesi (donne) – con i 14 mesi di maggiorazione arriverebbe a 39 anni e 2 mesi → ancora insufficiente
– Pensione di vecchiaia: a 67 anni con 20 anni di contributi → già raggiungibili
– Opzione donna (art. 16, d.l. 4/2019, modificato dalla l. 213/2023): con invalidità ≥ 74%, età 61 anni (riducibili per figli), 35 anni di contributi entro 31/12/2023*
* Si ricorda che l’Opzione Donna non è più prorogata per il 2026 dalla Legge di Bilancio (l. 199/2025), ma resta accessibile solo a chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2024 grazie alla cristallizzazione del diritto, come chiarito dall’INPS nella Circolare n. 19/2026.
Leggi anche:
– Legge di Bilancio 2026: le novità INPS su pensioni e anticipi.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento