E’ discriminatorio per ragioni di genere il licenziamento disposto in relazione all’ intenzione, manifestata dalla lavoratrice, di assentarsi dal lavoro per sottoporsi all’inseminazione artificiale, così compromettendo il regolare funzionamento delle attività lavorative. In tale caso, il licenziamento si pone come una sanzione di una condotta legittima che è esclusiva della donna. Ai fini della nullità del licenziamento rileva unicamente il rapporto di causalità tra il trattamento di fecondazione e l’atto di recesso e non anche la circostanza che l’intervento sia stato già effettuato, sia in corso o sia stato semplicemente programmato.
Licenziamento discriminatorio e aspirazioni di maternita’
La Corte di cassazione, nella sentenza n. 6575/2016, stabilisce che è discriminatorio il licenziamento della dipendente assentatasi dal lavoro per sottoporsi all’inseminazione artificiale
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