L’art. 71 del d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, trattando delle assenze per malattia dei pubblici dipendenti, prevede, al comma 1, che “Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita”.
Legittima per la Corte Costituzionale la riduzione del trattamento economico nei primi dieci giorni di assenza dal lavoro per malattia
Leggi anche
Scavalco condiviso: sì della Corte dei conti al rimborso delle spese di viaggio per i dipendenti in convenzione
La sezione regionale di controllo dell’Abruzzo della Corte dei conti, con deliberazione n. 141 del 2…
01/09/25
Illegittimo il tetto retributivo fisso per i magistrati, il limite è la retribuzione del primo presidente della Corte di Cassazione
Focus sulla sentenza della Corte Costituzionale, 28 luglio 2025, n. 135
01/08/25
Appalti: il Comune di Genova introduce il minimo salariale
Il sindaco del capoluogo ligure: “Si tratta di una soglia minima. Ma è un passo reale, concreto” …
30/07/25
Il diritto all’assegno per il nucleo familiare non si estingue con la convivenza di fatto
La Corte Costituzionale, con la sentenza 120 del 22 luglio 2025, chiarisce la disciplina dell’assegn…
24/07/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento