Le assunzioni negli uffici di staff dell’organo politico

L’art. 90 del d.lgs. 267/2000, testualmente recita” Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale”

Evoluzione normativa e giurisprudenziale

La giurisprudenza contabile in più occasioni ha affrontato le problematiche connesse alla configurazione del rapporto di lavoro in applicazione dell’art. 90, evidenziando, nel tempo, alcuni aspetti caratteristici dell’istituto, quali ad esempio,la necessità del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato e la preclusione dello svolgimento di compiti di gestione.

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