Lavoro nei festivi e retribuzione

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA

La Cassazione si è pronunciata sul risarcimento richiesto da alcuni lavoratori comunali per aver lavorato continuativamente anche il settimo giorno, in un caso in cui è stato confermato che ai medesimi fosse stata corrisposta da parte del Comune la maggiorazione prevista dall’art. 22 CCNL. Sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 29 dicembre 2021, n. 41889.

Massima

L’art. 22 del CCNL Enti Locali del 2000 compensa interamente il disagio che deriva dall’articolazione dell’orario, a condizione che risulti rispettato il limite massimo settimanale, sicché l’applicazione dell’art. 24 dello stesso contratto, che riguarda l’attività prestata in giorno festivo, resta limitata ai casi in cui si verifichi un’eccedenza rispetto al normale orario di lavoro assegnato al turnista, ossia qualora, in via eccezionale ovvero occasionale, al lavoratore venga richiesto di prestare la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato.

Fatto

La Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del Comune di Ercolano, di risarcimento del danno da usura psicofisica, asseritamente derivata dal mancato godimento del riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro.

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