Il tetto del fondo
In modo “prevalente” occorre giudicare che “a decorrere dal 2010 il contenimento della crescita del salario accessorio è considerato distintamente per il personale dirigente e per il personale non dirigente” e di conseguenza “lo spostamento di risorse da una categoria di personale all’altra consentito grazie alla verifica a livello complessivo dei vincoli di contenimento previsti dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 si ritiene non praticabile. Vengono richiamate le circolari della stessa Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011 e 25/2012, nonché il parere 63898/2015. Per cui, viene giudicata in controtendenza e, dobbiamo inoltre aggiungere, non applicabile quanto sostenuto nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia n. 27/2019, per la quale il calcolo del tetto del fondo deve “intendersi riferito al complesso del personale”.
Nel parere viene inoltre aggiunto che “non appare percorribile intervenire sulle risorse accessorie di un’altra categoria o compensare riduzioni di personale di categorie con importi di salario accessorio non differenziati anche in considerazione dei problemi applicativi connessi con il recupero del personale temporaneamente ridotto”. Queste indicazioni si applicano anche al tetto del salario accessorio dettato dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 “in considerazione degli effetti distorsivi che si determinerebbero spostando risorse dall’una all’altra categoria di personale, con il solo vincolo del rispetto del limite finanziario imposto dalla norma, considerato nel suo complesso”.
Ed infine “per il segretario comunale o per gli incaricati di posizione organizzativa, il cui accessorio grava sul bilancio, eventuali risparmi costituiscono, al contrario, economie di bilancio che non possono essere riutilizzate”.
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