Detta modifica normativa era intervenuta (agosto 2016) qualche mese dopo l’ultimo degli interventi operati con la deliberazione n. 14/2016, depositata il 3 maggio 2016 dalla Sezione delle Autonomie, sulla controversa materia dei rapporti intercorrenti tra le disposizioni dell’art. 110, comma 1, TUEL e le precitate disposizioni del comma 28 dell’art. 9 del d.l. n.78/2010.
Con la deliberazione in esame, la Sezione delle Autonomie ha ritenuto applicabile a tutte le fattispecie assunzionali di cui al ripetuto art. 110, comma 1, TUEL i limiti fissati dal menzionato comma 28, tenendo conto anche degli arresti della sentenza della Corte Costituzionale n.173/2012 sulla valenza generale dei limiti medesimi.
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