La nomina del Nucleo di Valutazione, in modo non conforme alla legge o regolamento, può costare cara al Sindaco

di V. Giannotti (www.ilpersonale.it 25/6/2013)

Prima di analizzare le conseguenze in caso di irregolarità della nomina del Nucleo di Valutazione da parte del Comune, è necessario precisare che da un punto di vista amministrativo, il Sindaco a cui spetta la nomina (vedi deliberazione n.12/2013 della Commissione Anticorruzione), non deve obbligatoriamente procedere ad una procedura di tipo comparativo, in quanto ai sensi dell’art.7, comma 6 – quater del d.lgs. n. 165/2001, le disposizioni concernenti le procedure comparative non si applicano alle nomine dei nuclei di valutazione. Tuttavia, sia la giurisprudenza contabile che quella amministrativa hanno sempre sostenuto che anche nelle nomine fiduciarie debbono comunque essere rispettati i principi generali dell’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione al fine di rendere possibile la valutazione della scelta fiduciaria effettuata. In altri termini, nella nomina del nucleo di valutazione, pur essendo lasciata ampia discrezionalità al Sindaco per la scelta, tale scelta non può essere libera e/o arbitraria, ma dovrà essere pur sempre adeguatamente motivata, specie nel caso in cui il Comune sia dotato di un regolamento dove sono previsti in modo puntuale i requisiti e le competenze richieste per il ruolo da svolgere da parte del professionista da nominare.

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