Le disposizioni in materia di mobilità sono state riscritte dal d.l. n. 90/2014, per come convertito dalla legge n. 114. Per quanto riguarda quella volontaria siamo in presenza di modifiche importanti, ma che non incidono sulla strutture dell’istituto; basta ricordare la esclusione del personale non contrattualizzato, la precisazione che occorre di norma il consenso dell’amministrazione cedente e la definizione della necessità del ricorso preventivo ad un avviso pubblico ed alla utilizzazione di procedure selettive. Gli elementi di maggiore novità sono legati alla introduzione della cd mobilità obbligatoria, con il che si consegnano alle amministrazioni spazi assai significativi di ampliamento dei margini di flessibilità che sono offerti alle singole amministrazioni nella utilizzazione del personale pubblico. Basta citare al riguardo a 2 esempi concreti. In primo luogo, sono stati superati i dubbi sulla possibilità di trasferire il personale da un comune alla unione; in secondo luogo è rafforzata la possibilità che un comune possa disporre la assegnazione di propri dipendenti agli uffici dei giudici di pace. Ovviamente ci si riferisce a casi in cui i dipendenti non hanno espresso il proprio consenso a queste forme di utilizzazione. Si ricordi che la mobilità volontaria, ma anche il comando sono subordinati al consenso dei dipendenti interessati.
La mobilita’ dopo il d.l. 90
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