La differenziazione della retribuzione di risultato nella sanità pubblica

Approfondimento di Stefano Simonetti

Nel recente CCNL dell’Area delle Funzioni Locali del 17 dicembre 2020 è contenuta una clausola che risponde ad un preciso adempimento imposto dalla legge. Si tratta dell’art. 30 rubricato “Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato“. Anche negli altri due contratti del comparto e dell’Area Sanità sono presenti analoghe norme: sono, rispettivamente, l’art. 82 e i commi 7 e 8 dell’art. 93. Le tre norme in questione non sono del tutto identiche ma – a parte alcune differenziazioni terminologiche sia nel titolo stesso che nel posizionamento – intendono tutte premiare il personale più meritevole. La disposizione di legge di cui si diceva è, in realtà, il combinato disposto dell’art. 40, comma 3-bis del d.lgs. 165/2001, novellato dall’art. 11 del d.lgs. 75/2017 – e dell’art. 19 del d.lgs. 150/2009, come sostituito dall’art. 13, comma 1 del d.lgs. 74/2017. Quindi la normativa di cui si parla risale ai due decreti delegati della legge 124/2015 (la cosiddetta legge Madia), entrambi entrati in vigore il 22 giugno 2017 con diretta finalizzazione alla ripresa della contrattazione collettiva ferma da sette anni. Le due norme legislative, pur trattando di differenziazione in base al merito, non sono tuttavia identiche perché:

  • la prima prevede che il CCNL deve destinare all’impegno e alla qualità della performance “….. una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati”;
  • la seconda che il CCNL “…..fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all’articolo 9, comma 1,  lettera d), corrisponda  un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati” che per i dirigenti il comma seguente identifica con la retribuzione di risultato.
  • Dalla lettura sistematica dei riportati precetti si ricava che per il comparto in realtà la differenziazione non si riferisce alla sola premialità ma a tutti i “trattamenti economici accessori comunque denominati” mentre per la dirigenza il parametro è ristretto alla sola retribuzione di risultato. La precisazione non è insignificante perché si vedrà come la percentuale del 30% – indicata da tutti e tre i contratti – riguarda ambiti ben diversi.

Proviamo a verificare come.

>> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO INTEGRALE QUI.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *